|RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSA O TARDIVA COMUNICAZIONE ICI| (CHIARIMENTI)  

 

     Con l'articolo 22 del vigente Regolamento ICI è stato introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo (ossia entro la fine di giugno). Al comma 3 del suddetto articolo viene poi precisato che, in caso di mancata trasmissione della comunicazione,  si applica la sanzione amministrativa di € 105,00 riferita a ciascuna unità immobiliare ed è sanzionata per un solo anno, dove per "mancata" trasmissione è da intendersi l'omessa o tardiva dichiarazione entro i termini stabiliti dal Comune nel regolamento (ossia primo semestre dell'anno successivo).

E' possibile sanare l'omessa presentazione della comunicazione di variazione ravvedendosi entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
Il ravvedimento avviene mediante presentazione della comunicazione di variazione e contestuale pagamento della sanzione ridotta.

Sanzione ridotta:

- Regolarizzazione entro 90 gg.: sanzione pari a 1/8 di € 105,00 per ogni unità immobiliare omessa

- Regolarizzazione oltre 90 gg.: sanzione pari a 1/5 di € 105,00 per ogni unità immobiliare omessa

 PER ULTERIORI CHIARIMENTI

- Legge n. 212 del 27/07/2000: Statuto del Contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. (
Attenzione: ciò significa che le sanzioni e gli interessi moratori non hanno motivo di essere richiesti al contribuente se si è adeguato alle indicazioni contenute, nel caso specifico, nel regolamento ICI, ossia se presenta la Comunicazione ICI “entro il primo semestre dell’anno successivo all’acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva”. Inoltre, da parte dell’amministrazione non ci sono stati fatti conseguenti a ritardi, omissioni od errori da indurre alla non irrogazione della sanzione. Il regolamento ICI è chiaro in ogni sua parte. Né tanto meno può essere sanzionato un contribuente che invece della COMUNICAZIONE ICI così come disposta dal Comune presenti il modello conforme a quello ministeriale).  
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto. (
Attenzione: Nessuna condizione di incertezza è in essere, avendo il contribuente, come punto di riferimento il Regolamento ICI)

- Art.13 Legge 427/97

1. La sanzione é ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
4. (Comma abrogato) 
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. (
Attenzione: Nessun punto dell’art. 13 della Legge 472/97 fornisce indicazioni in merito alla possibilità offerta ai contribuenti che si ravvedono entro 3 mesi di essere esonerati dal pagamento della sanzione.)