|MODULISTICA|Dichiarazione di variazione e modulistica varia

Dichiarazione di Variazione ICI per l'anno 2011

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Decreto Ministeriale 12/05/09 (scarica)
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Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI (scarica)
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Dichiarazione ICI (scarica)
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  • La dichiarazione di variazione ICI 2011 deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010. 

  • Per i soggetti passivi dell’IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010, con
    conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’art. 37, comma 10, del D.L. n. 223 del 2006.

  • Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la dichiarazione va inoltrata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2010.

  • La dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono
    immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

    Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.
    La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure
    telematiche previste dall’art. 3- bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Per ulteriori approfondimenti, relativi anche ai casi in cui presentare la dichiarazione ici consultare le istruzioni
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La presentazione può essere effettuata in uno dei seguenti modi:
  • con spedizione a mezzo posta del modello di dichiarazione con raccomandata senza ricevuta di ritorno al:
    Comune di Aversa Ufficio Tributi
    Via De Chirico n° 3 C/O Condominio Raimo Cecere - Parco Coppola;
  • Consegna diretta all'Ufficio Tributi, sito in Via De Chirico n° 3 C/O Condominio Raimo Cecere - Parco Coppola - Lunedì e Venerdì 9.00 - 13.00 - Martedì e Giovedì 16.15 -18.30.

I modelli di dichiarazione possono essere ritirati presso il sopraddetto indirizzo, dal mese di giugno nei giorni:
Lunedì e Venerdì 9.00 - 13.00 - Martedì e Giovedì 16.15 -18.30.