|REGOLAMENTO ICI|

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Art. 1

Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell' impresa.


Art. 2

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art.3

Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta.
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
In particolare sono fabbricabili:
- le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma I, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità per espropriazione per pubblica utilità.
Non sono considerate edificabili:
- le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale nella agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali, previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo della assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
- L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo di imposta.
La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.


Art. 4

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art.5

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art.1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano la attività.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti nel catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 6

L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

Art. 7

La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 1, come determinato a norma di questo titolo.

Art. 8

Per fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultando in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati della percentuale prevista per legge con i seguenti moltiplicatori:
· 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
· 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
· 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) B (immobili per uso alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale varia) diversi dai precedenti.

Art.9

Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 1 giugno 1939, n.1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare a quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Art.10

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dell'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 11

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

Art.12

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 13

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, ed e, della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art.14

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25% un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art.15

I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti negli elenchi comunali, previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50.000.000 (cinquanta milioni) e con le seguenti riduzioni:
· del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
· del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire;
· del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire fino a 250 milioni di lire.
Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte alle quote di possesso.

Art. 16

L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota dell'anno precedente.

Art.17

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art.18

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo di imposta.

Art.19

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L 'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n°15.

Art. 20

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Art. 21

Sono equiparate alle abitazioni principali:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizioni che non risultino locate;
le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.
Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili) C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitti e simili) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è ubicata l'abitazione principale.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito; ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
al coniuge, ancorché separato o divorziato;
agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).

Art.22

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Con la deliberazione di cui all'art. 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a lire 500.000, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000, e fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizioni del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economicosociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.23

Entro la fine del mese di maggio di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad una esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare.
L 'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala l'interno.
E' in facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario responsabile dell'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.
Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta.
In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni.
Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.
Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione.

Art.24

Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.
Per gli immobili indicati negli articoli 1117, n.2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Art. 25

Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni.
In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 26

Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni si applica quanto agli specifici regolamenti afferenti le entrate dell'Ente.

Art. 27

Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 1999.

PROVINCIA DI SALERNO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Art. 1
Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell' impresa.

Art. 2
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art.3
Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta.
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbrica-bile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
In particolare sono fabbricabili:
- le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma I, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità per espropriazione per pubblica utilità.
Non sono considerate edificabili:
- le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale nella agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali, previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo della assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
- L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo di imposta.
La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.


Art. 4
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art.5
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art.1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano la attività.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti nel catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o preva-lentemente sul suo territorio.

Art. 6
L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

Art. 7
La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 1, come determinato a norma di questo titolo.

Art. 8
Per fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultando in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati della percentuale prevista per legge con i seguenti moltiplicatori:
· 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
· 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
· 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) B (immobili per uso alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale varia) diversi dai precedenti.

Art.9
Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 1 giugno 1939, n.1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare a quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Art.10
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dell'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 11
Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

Art.12
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 13
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, ed e, della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile -è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabi-lito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art.14
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25% un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art.15
I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti negli elenchi comunali, previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50.000.000 (cinquanta milioni) e con le seguenti riduzioni:
· del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
· del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire;
· del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire fino a 250 milioni di lire.
Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte alle quote di possesso.

Art. 16
L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota dell'anno precedente.

Art.17
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art.18
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo di imposta.

Art.19
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L 'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n°15.

Art. 20
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Art. 21
Sono equiparate alle abitazioni principali:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizioni che non risultino locate;
le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.
Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili) C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitti e simili) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è ubicata l'abitazione principale.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito; ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
al coniuge, ancorché separato o divorziato;
agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).

Art.22
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Con la deliberazione di cui all'art. 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a lire 500.000, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000, e fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizioni del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.23
Entro la fine del mese di maggio di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad una esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare.
L 'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala l'interno.
E' in facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario responsabile dell'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.
Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta.
In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni.
Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.
Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione.

Art.24
Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.
Per gli immobili indicati negli articoli 1117, n.2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Art. 25
Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni.
In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 26
Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni si applica quanto agli specifici regolamenti afferenti le entrate dell'Ente.

Art. 27
Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 1999.

|REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE|
TITOLO I
Disposizioni generali


ART.1
Oggetto e scopo del Regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto legislativo 15-12-1997 n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso i rimborsi.
Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.


ART.2
Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.


ART.3
Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe, e prezzi sono determinati con deliberazioni di giunta comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazione contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
Se non diversamente stabilito dalla Legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe, e prezzi fissati per l'anno in corso.


ART.4
Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali in applicazione.
Agevolazioni stabilite dalla Legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla Legge, da parte del Consiglio Comunale.
Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla Legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ART.5
Forme di gestione


La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità , funzionalità, efficienza, equità.
Oltre alla gestione diretta per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntatamente, le seguenti forme di gestione:
a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24-28 della L. 8-6-1990, n. 142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22 comma 3, lettera c) della L.142/1990;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a pre-valente capitale pubblico locale previste dall'art. 22 comma 3, lettera c) della L.142/1990 i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997 n°446;
d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui D.P.R. 28-1-1988 n°43;
e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs 446/97
La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

ART.6
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

con deliberazione della Giunta Comunale è designato per i tributi di competenza dell' Ente il funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente ai tributi stessi;
la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
In particolare il funzionario responsabile cura:
a) tutte le attività inerenti la gestione dei tributi (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie, determina di approvazione ruoli e liste di carico.
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione dei tributi affidati a terzi , cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività prevista dalla legge o regolamenti per l'applicazione dei tributi.

ART.7
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART.8
Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali:
La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.


ART.9
Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza pubblicità.
Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti ai cittadini.
Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

ART.1O
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza funzionalità, economicità delle procedure.
Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo specifiche previsioni di Legge.
La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso relata di notifica a mezzo messi notificatori ordinari o di nomina straordinaria.
In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento, deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

ART.11
Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito o dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio.
Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.
Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il limite dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizioni tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.


ART.12
Contenzioso tributario

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente a costituirsi in giudizio nel contenzioso, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente designato dell'Ente.
Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

ART.13
Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n° 471, 472, 473, del 18-12-1997.
Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti perla quantificazione della sanzione stessa.
L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo messo notificatore ordinario o straordinario attraverso relata di notifica.

ART.14
Autotutela

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto.
Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.


TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

ART. 15
RISCOSSIONE

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima; ovvero per quanto previsto dall'art. 52 del d. legs. 446/97.
La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-09--1973 n. 602 se affidata al Concessionario del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-04-1910 n. 639 se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti di cui al D. Lgs. 446/97.
Regolamenti specifici per cespite di entrata possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili, osservando le seguenti disposizioni:
· il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di Contabilità;
· vanno applicate le disposizioni previste dall'art.75 del D. Lgs. 25-02-1995, n.77 per cui entro il 28 febbraio deve rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione, allegando la relativa documentazione redatta sui modelli ministeriali di cui al D.P.R. 194/96.

Essi sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

ART.16
Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del servizio interessato, previa verifica del responsabile e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

ART.17
Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito provvedimento, disporne transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano a riguardo le disposizioni di cui agli art.33 e 70, c.3 del D.L. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ART.18
Rimborsi

Il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
La richiesta di rimborso deve essere motivata e sottoscritta.
In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente, ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art.19
Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, ed in applicazione del principio dello ius superveniens per quanto tempo per tempo possa in seguito applicarsi.

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 01/01/1999.

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