|REGOLAMENTI TRIBUTARI|
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Oggetto e scopo del regolamento


Il presente regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi nonché la determinazione dell'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Art.2
Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art.3
Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi fissati con l'ultima deliberazione.

Art.4
Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.


TITOLO Il
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art.5
Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità ed equità.
Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. dal 24 al 28 della L. 142/1990;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
c) affidamento mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art.22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/1997;
d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 43/1988;
e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs.446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione comparata delle possibili forme di gestione e dei relativi costi.
L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art.6
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per i tributi di competenza, dell'ente, il funzionario responsabile.
La Giunta, qualora lo ritenga opportuno, può designare più funzionari assegnando a ciascuno la competenza su uno o più tributi.
Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica, esperienza professionale, capacità ed attitudini, titolo di studio.
In particolare il funzionario responsabile:

a) cura tutta le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi;
c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed esercita il controllo sull'operato di questi;
g) esercita ogni altra attività prevista, dalle leggi o dai regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo.


Art.7
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate, nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art.8
Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, rispondere a questionari.
Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.
Art.9
Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
Le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli altri adempimenti posti a carico dei cittadini sono resi noti con adeguata pubblicità.
Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate comunali.

Art.10
Accertamento e liquidazione delle entrate tributarie

L'attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di trasparenza ed economicità delle procedure.
Il provvedimento di accertamento e di liquidazione è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
La comunicazione degli avvisi, che devono essere notificati al contribuente, può
avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art.11
Accertamento e liquidazione delle entrate non tributarie

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio o del procedimento.

Art.12
Contenzioso tributario

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello, a tale scopo il sindaco può delegare il funzionario responsabili o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art.13
Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997.

Art.14
Autotutela

Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata ovvero i soggetti che esercitano la gestione del tributo nelle forme di cui all'art.5 del presente regolamento, possono procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ente;

Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'ente.

Il provvedimento di annullamento o di revisione dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Ai fini dell'esercizio del potere di autotutela, il responsabile del Servizio deve verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Art.15
Accertamento con adesione

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate dal D.Lgs 19.6.1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione.


TITOLO III
RISCOSSIONE

Art.16
Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge e dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi, la riscossione delle entrate può essere effettuata:

a) mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale o presso i soggetti che esercitano la gestione del tributo secondo le modalità di cui all'art.5 del presente regolamento;
b) tramite versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero ai soggetti che esercitano la gestione del tributo secondo le modalità di cui al citato art.5;
c) tramite il sistema bancario.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste dai regolamenti concernenti i singoli tributi ed entrate nelle forme di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639 o al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, come modificato dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43.
Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
E' stabilito in £.20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.


TITOLO IV
NORME FINALI

Art.17
Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999.