Rimborso

 

 
L'articolo 1, comma 173, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha abrogato l'articolo 13 del Dlgs 504/1992. Di conseguenza, il comma 164 della Finanziaria 2007 stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'apposita istanza. Sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. 

Contro l'inerzia o il rifiuto tacito della restituzione da parte dell'amministrazione comunale, il contribuente può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Dlgs 546/1992.
 

                                         Compensazione del rimborso

L’istituto della compensazione in materia di tributi locali è sancito dalla Legge n. 296/2006 modificata dalla Legge n. 99/2009, dove, per l’appunto, concede la possibilità per il contribuente di portare in compensazione ai successivi pagamenti d’imposta, in materia di tributi locali, somme a credito.Gli enti locali, a loro volta, disciplinano o riportano e confermano quanto sancito dalla normativa nazionale nel loro regolamento in materia di ICI.
In effetti l’istituto della compensazione può essere uno strumento comportante dei benefici sia per il contribuente che per l’Ente Locale.
Il contribuente anziché attendere le lungaggini dell’eventuale rimborso, o per ragioni di sua comodità, può utilizzare il credito maturato per il pagamento successivo dell’imposta.

Occorre sottolineare, tuttavia, che con le considerazioni espresse nel punto precedente, non si vuole assolutamente sottendere il cittadino da un diritto preciso, cioè quello del rimborso d’imposta; ma si tratta soltanto di proporre un’alternativa utile e valida quale, per l’appunto, l’istituto della compensazione.Tale procedura, deve essere voluta dal contribuente, e può essere adottata se vi sono i presupposti, nel senso che se il contribuente ha diritto al rimborso e per i periodi successivi, per vari motivi, non deve più pagare il tributo, allora è evidente che non ha senso chiedere la compensazione.

In definitiva, per coloro che intendano adottare l’istituto della compensazione si propone la seguente formula, ponendo attenzione alle eventuali ulteriori indicazioni contenute nel regolamento comunale in materia di I.C.I., e tenendo in considerazione che il presente modello si riferisce al caso in cui il Comune abbia già, con giusto provvedimento, certificato il credito o il diritto al rimborso.