|ALIQUOTE|

 

La misura dell'aliquota di imposta ICI viene fissata annualmente da ciascun comune mediante delibera comunale con effetto per l'anno successivo.
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille (con risoluzione 19 febbraio 2001 n. 1/FL, la direzione centrale per la fiscale locale, ha legittimato l'adozione di aliquote ICI anche nella misura inferiore al quattro per mille, prescindendo peraltro dalla circostanza di trovarsi o meno in presenza di abitazione principale), né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite (art. 6 comma 2 D.Lgs. 504/1992).

 

I comuni hanno la possibilità di deliberare un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria:

 

• a favore di associazioni o enti senza fini di lucro;


• a favore di imprese la cui attività prevalente o esclusiva è la costruzione e vendita di immobili, per fabbricati costruiti ma non ancora venduti.

A norma dell'art.2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 i comuni possono deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per una durata di tre anni dall'inizio dei lavori di recupero edilizio, a favore di proprietari che effettuano determinati interventi sull'unità immobiliare volti:

 

• al recupero di immobili inagibili o inabitabili;


• al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico situati nei centri storici;


• alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;


• all'utilizzo di sotto tetti.

 

Sempre in applicazione alla stessa norma è prevista la facoltà di deliberare aliquote inferiori al minimo del 4 per mille, in base a determinati accordi, per i proprietari di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale.
In presenza di immobili non locati i Comuni, ad alta densità abitativa, possono deliberare per essi un'aliquota in misura non superiore al 2 per mille rispetto al limite massimo (pari ad un'aliquota del 9 per mille a condizione che per tali immobili non sono stati registrati contratti di locazione da almeno due anni).