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|ALIQUOTE|
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La
misura dell'aliquota di imposta ICI viene fissata annualmente da ciascun
comune mediante delibera comunale con effetto per l'anno successivo.
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I comuni hanno la possibilità di deliberare un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria:
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a favore di associazioni o enti senza fini di lucro;
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A norma dell'art.2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 i comuni possono deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per una durata di tre anni dall'inizio dei lavori di recupero edilizio, a favore di proprietari che effettuano determinati interventi sull'unità immobiliare volti:
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al recupero di immobili inagibili o inabitabili;
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Sempre
in applicazione alla stessa norma è prevista la facoltà
di deliberare aliquote inferiori al minimo del 4 per mille, in base
a determinati accordi, per i proprietari di immobili concessi in locazione
a titolo di abitazione principale.
In presenza di immobili non locati i Comuni, ad alta densità abitativa, possono deliberare per essi un'aliquota in misura non superiore al 2 per mille rispetto al limite massimo (pari ad un'aliquota del 9 per mille a condizione che per tali immobili non sono stati registrati contratti di locazione da almeno due anni). |