Base imponibile Aree Fabbricabili

 

Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 504/92). Infatti, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 5.bis del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992 n. 259 ha introdotto il concetto di "edificabilità di fatto" accanto al concetto di "edificabilità legale". 

A norma dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006), un'area è da considerara fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso. 

Il contribuente, per conoscere se la sua area è ritenuta edificabile ai fini dell' ICI, può rivolgersi al comune competente perché venga attestato se l'area medesima è fabbricabile in base ai criteri descritti dalla lettera b), comma 1, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92.