|CONTROLLO COMUNI|

 

Ai sensi della legge n.296 del 27 dicembre 2006 ( legge finanziaria 2007 ), dal 1° gennaio 2007 è consentita all'ente locale l'emissione di due soli atti impositivi: l'avviso di accertamento in rettifica e l'avviso di accertamento d'ufficio.
 
Il primo atto impositivo consentirà all'ente impositore, sulla scorta di una rettifica della dichiarazione incompleta e infedele presentata dal contribuente, di richiedere la differenza di imposta, oltre agli accessori; inoltre con il suddetto atto sarà possibile contestare parziali o ritardati versamenti pur in presenza di una dichiarazione corretta.
 
Con l'avviso di accertamento di ufficio, invece, l'ente provvederà a contestare al contribuente l'omissione della dichiarazione e il relativo versamento del tributo, nonchè l'omissione dei versamenti, ancorchè la relativa dichiarazione risulti regolarmente presentata dal contribuente.
 
In ordine agli elementi che l'avviso di accertamento deve contenere ai fini dell'intellegibilità dello stesso, in ossequio a quanto contenuto nel comma 2 dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente, è stabilito, che gli atti impositivi degli enti locali devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, il nominativo del responsabile del procedimento, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile proporre un riesame dell'atto attraverso l'istituto dell'autotutela, le modalità, i termini e l'organo cui è possibile proporre ricorso.
 

Termini di scadenza

Con la soppressione dei commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'art. 11 del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504, scompare la differenza fra avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica e d'ufficio, per i quali erano previsti termini differenziati (1, 2, 3 o 5 anni). Con le nuove disposizioni il recupero può avvenire sino alla fine del quinto anno successivo:
- a quello nel corso del quale fu o doveva essere presentata la dichiarazione;
- a quello nel corso del quale l'imposta non fu versata o lo fu in misura insufficiente, se la dichiarazione non andava presentata.


Modalità per presentare il ricorso

Contro gli avvisi di accertamento è proponibile ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Il ricorso, in bollo, ed una copia devono essere notificati, entro 60 giorni dal ricevimento all'indirizzo del Comune in uno dei seguenti modi:

a. tramite ufficiale giudiziario;

b. con spedizione a mezzo posta dell'originale in plico (senza busta) raccomandato con
ricevuta di ritorno;

c. consegna diretta all'ufficio Tributi del Comune che restituisce la copia con la ricevuta.

Inoltre il ricorrente deve COSTITUIRSI IN GIUDIZIO con la seguente modalità:

entro 30 giorni dalla notifica al Comune - a pena di inammissibilità del ricorso - deve consegnare e depositare presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il ricorso da cui risulti l'avvenuta notifica al Comune.