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COMUNI|
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Ai
sensi della legge n.296 del 27 dicembre 2006 ( legge
finanziaria 2007 ), dal 1° gennaio 2007 è consentita all'ente locale
l'emissione di due soli atti impositivi: l'avviso di accertamento in
rettifica e l'avviso di accertamento d'ufficio.
Il
primo atto impositivo consentirà all'ente impositore, sulla scorta di
una rettifica della dichiarazione incompleta e infedele presentata dal
contribuente, di richiedere la differenza di imposta, oltre agli
accessori; inoltre con il suddetto atto sarà possibile contestare
parziali o ritardati versamenti pur in presenza di una dichiarazione
corretta.
Con
l'avviso di accertamento di ufficio, invece, l'ente provvederà a
contestare al contribuente l'omissione della dichiarazione e il
relativo versamento del tributo, nonchè l'omissione dei versamenti,
ancorchè la relativa dichiarazione risulti regolarmente presentata
dal contribuente.
In
ordine agli elementi che l'avviso di accertamento deve contenere ai
fini dell'intellegibilità dello stesso, in ossequio a quanto
contenuto nel comma 2 dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente,
è stabilito, che gli atti impositivi degli enti locali devono
contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, il
nominativo del responsabile del procedimento, l'indicazione
dell'ufficio presso il quale è possibile proporre un riesame
dell'atto attraverso l'istituto dell'autotutela, le modalità, i
termini e l'organo cui è possibile proporre ricorso.
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Termini di scadenza Con
la soppressione dei commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'art. 11 del Dlgs 30
dicembre 1992 n. 504, scompare la differenza fra avvisi di
liquidazione e di accertamento in rettifica e d'ufficio, per i quali
erano previsti termini differenziati (1, 2, 3 o 5 anni). Con le nuove
disposizioni il recupero può avvenire sino alla fine del quinto anno
successivo:
Contro
gli avvisi di accertamento è proponibile ricorso
alla Commissione Tributaria Provinciale. a. tramite ufficiale giudiziario; b.
con spedizione a mezzo posta dell'originale in plico (senza busta)
raccomandato con c. consegna diretta all'ufficio Tributi del Comune che restituisce la copia con la ricevuta. Inoltre il ricorrente deve COSTITUIRSI IN GIUDIZIO con la seguente modalità: entro 30 giorni dalla notifica al Comune - a pena di inammissibilità del ricorso - deve consegnare e depositare presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il ricorso da cui risulti l'avvenuta notifica al Comune.
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