|IMMOBILI ESENTI|

 

 
Ai sensi dell'art. 7 del dlgs 504/92 sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le relative condizioni: 


 a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni (per questi ultimi l'imposta non si applica esclusivamente per gli immobili di cui il comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio), dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome (l'esenzione spetta anche agli istituti e agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti i cui immobili siano destinati ad attività ospedaliere che, pur non appartenendo alle unità sanitarie locali, concorrono, in ragione del rapporto di convenzione, a realizzare il sistema sanitario nazionale), dalle camere di commercio, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Detta esenzione si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati destinati ad usi culturali, cioè destinati a sedi aperte al pubblico di musei, pinacoteche, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile (risoluzione ministeriale 8 ottobre 1992, protocollo 9/849). L'esenzione spetta anche ai terreni, ai parchi e ai giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse; 

d) i fabbricati e loro pertinenze (anche se di proprietà di terzi ma dati in comodato al parroco), destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con gli artt. 8 e 19 della Costituzione. Esempi di pertinenze sono l'oratorio, l'abitazione del parroco (si vedano risoluzione ministeriale 12 dicembre 1992, protocollo 9/1178; Commisione tributaria provinciale di Milano, sezione XXXVI, sentenza n. 321/26/00 del 12 dicembre 2000) e il cinema parrocchiale non utilizzato come attività commerciale; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa sede 9ndicati negli artt. da 13 a 16 del trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali era prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati (Ilor), a seguito di accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali, di integrazione sociale delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni), limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) e il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249; 

i) gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche (risoluzione ministeriale n. 66/E del 23 maggio 2000), ricettive, culturali, ricreative, sportive ed attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana, così come stabilito dalla lettera a) dell'art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 

L'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modificazioni, prevede che i comuni possano deliberare nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) la riduzione o l'esenzione dai tributi locali e quindi anche dall' ICI. L'esenzione può essere estesa ai fabbricati condotti dalle ONLUS, a condizione che gli stessi siano posseduti dalle medesime associazioni. 




L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 (quindi, con riferimento anche al versamento del 16 giugno) è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Con la risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008 e 1/DF del 4 marzo 2009 il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l’esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. Tuttavia, qualora il contribuente ha stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può usufruire per quest'ultimo delle agevolazioni per l'abitazione principale a condizione che riesca a dimostrarne al Comune l'utilizzo in modo abituale.
Condizione essenziale per il riconoscimento dell’esenzione è l'identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'Ici e quello che dimora abitualmente nell'immobile.
Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, l’esenzione spetta a ciascuno dei contitolari e deve essere rapportata ai mesi di destinazione.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, utilizzate come abitazione principale del contribuente continua ad applicarsi la detrazione dall’imposta di euro 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione..

Con regolamento o delibera il Comune può:

- assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- assimilare all'abitazione principale l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione.