| GIURISPRUDENZA ICI ANNO 2001 | |
Sentenza
del 30/01/2001 n. 547
- Comm.Trib. Prov. Rieti - Sezione I Oggetto: I.C.I.:base imponibile - Terreno edificatorio - Effettiva edificabilità - In mancanza Sussiste illegittimità dell'accertamento. Ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., e' necessaria ed indispensabile l'effettiva edificabilità del terreno inserito nello strumento urbanistico come fabbricabile e non la mera possibilità astratta di realizzare su di esso una costruzione. |
Sentenza Comm. Trib. Prov. Verona n. 220/5/01 Oggetto: obbligo di motivazione degli avvisi di liquidazione – disapplicazioni della giurisprudenza di merito. |
Sentenza del 19 maggio 2001 n. 550 della Comm. Trib. Prov. Perugia Sezione IIIOggetto: ICI - Computo - Criterio. |
Ordinanza Corte Costituzionale n. 322 del 27/7/2001 Oggetto: Notifiche a mezzo posta e loro perfezionamento all'atto della spedizione. "E’
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 149 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte di
cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella
interpretazione giurisprudenziale che prevede che la notifica (mediante
il servizio postale) si perfeziona nel momento del ricevimento, anche se
la parte notificante abbia adempiuto in termini, da luogo diverso da
quello in cui deve essere effettuata la notifica, a tutte le formalità
richieste per la effettuazione della notifica stessa a mezzo di
ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale». |
Sentenza
del 28/09/2001 n. 160 - Comm.Trib. Reg. Basilicata - Sezione II Oggetto:
ICI - Rendite catastali - Successiva
attribuzione di nuova rendita - Conseguenza. |
Corte Costituzionale, Sentenza n. 333 del 5/10/01Oggetto: condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato - dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l’immobile è stato denunciato ai fini dell’applicazione dell’ICI e che il reddito derivante dall’immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Torna indietro |