| GIURISPRUDENZA ICI ANNO 2001 |

Sentenza del 30/01/2001 n. 547 - Comm.Trib. Prov. Rieti - Sezione I

Oggetto: I.C.I.:base imponibile - Terreno edificatorio - Effettiva edificabilità - In mancanza Sussiste illegittimità dell'accertamento. 

Ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., e' necessaria ed indispensabile l'effettiva edificabilità del terreno inserito nello strumento urbanistico come fabbricabile e non la mera possibilità astratta di realizzare su di esso una costruzione.

Sentenza Comm. Trib. Prov. Verona n. 220/5/01

Oggetto: obbligo di motivazione degli avvisi di liquidazione – disapplicazioni della giurisprudenza di merito.

Sentenza del 19 maggio 2001 n. 550 della Comm. Trib. Prov. Perugia Sezione III

Oggetto: ICI - Computo - Criterio.

Ordinanza Corte Costituzionale n. 322 del 27/7/2001

Oggetto: Notifiche a mezzo posta e loro perfezionamento all'atto della spedizione.

"E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella interpretazione giurisprudenziale che prevede che la notifica (mediante il servizio postale) si perfeziona nel momento del ricevimento, anche se la parte notificante abbia adempiuto in termini, da luogo diverso da quello in cui deve essere effettuata la notifica, a tutte le formalità richieste per la effettuazione della notifica stessa a mezzo di ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale».
La Corte di Cassazione non ha infatti assolto l’onere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale"
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Sentenza del 28/09/2001 n. 160 - Comm.Trib. Reg. Basilicata - Sezione II

Oggetto: ICI  -  Rendite catastali   -  Successiva attribuzione di nuova rendita  - Conseguenza.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 333 del 5/10/01

Oggetto: condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato - dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l’immobile è stato denunciato ai fini dell’applicazione dell’ICI e che il reddito derivante dall’immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi.

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