|RIDUZIONI E DETRAZIONI|

 

Il regime agevolato del tributo comunale poggia essenzialmente sulla disciplina delle riduzioni e delle detrazioni di imposta. Tale disciplina, che è sancita dagli art. 8 e 9 del D.Lgs 504/1992, riguarda i fabbricati e i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dal contribuente.

 

Fabbricati inagibili
Abitazione principale
Pertinenze abitazione principale
Terreni a conduzione diretta
 

> Fabbricati inagibili o inabitabili

 

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta va ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini dell'applicazione della riduzione di imposta, è necessario quindi che sussistano congiuntamente l'. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.


Occorre ricordare che:


• l'imposta è dovuta soltanto in riferimento all'area di sedime, se la stessa mantiene la caratteristica di area fabbricabile, nei casi di "permanente" inabitabilità o inagibilità ;


• il Comune può aver disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.


L'inagibilità o l'inabilità è accertata dall'ufficio tecnico del Comune con perizia posta a carico del proprietario, il quale avrà cura di allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare un'autodichiarazione, resa ai sensi del Dpr 445/2000 ed esente dall'imposta di bollo. Tale autodichiarazione, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia dell'ufficio tecnico (Circolare 15 maggio 1997 n. 137/E). Ovviamente, in quest'ultima ipotesi, il Comune impositore potrà attivarsi per verificare se la dichiarazione è mendace, con i conseguenti riflessi sotto il profilo penale. In tale ottica, non si può omettere di rilevare che la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Di contro, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decade dal beneficio, fermo restando l'applicazione della sanzione penale.

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> Abitazione principale

Per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Giova sottolineare che:

 

• per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dovrebbe intendersi ogni costruzione destinata a dimora delle persone e delle loro famiglie, vale a dire ogni unità immobiliare strutturalmente idonea a essere utilizzata quale alloggio stabile di singole persone o di nuclei familiari ( risoluzione 7 maggio 2002 n.6/PDF);


• per familiari dovrebbero intendersi i soggetti indicati nell'articolo 433 del codice civile (ad esempio coniuge, figli, genitori e generi).

Elemento determinante della nozione di "abitazione principale" è il concetto di "dimora abituale" che, in casi particolari, può anche non coincidere con quello specifico della "residenza anagrafica".
Il contribuente può attestare, mediante autocertificazione resa ai sensi del Dpr 445/2000, che dimora abitualmente in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale va diminuita della detrazione (cosiddetta "ordinaria") spettante al contribuente nella misura minima complessiva di €. 103,29 (salvo arrotondamenti deliberati dal comune impositore). Pertanto, in mancanza di apposita deliberazione comunale, si rende applicabile tale misura (pari a €. 8,61 mensili) che va rapportata al periodo dell'anno nel corso del quale l'abitazione stessa è utilizzata come dimora abituale. 
La legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) all'art. 1 comma 5 ha stabilito un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, in aggiunta alla detrazione ordinaria; 
All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
 
L'eventuale importo residuo della detrazione d'imposta può essere computato in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale.
Condizione essenziale per fruire della detrazione di imposta è l'esistenza di identità tra soggetto obbligato al pagamento del tributo per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità medesima.

E' da puntualizzare che:


• la detrazione va suddivisa in parti uguali tra loro (computo per "teste"), a prescindere quindi dalle quote di proprietà possedute da ciascun soggetto, nel caso in cui l'unità immobiliare risulti adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi di imposta;
• la fruizione della detrazione non cessa qualora il contribuente abbia concessa in affitto una parte della sua abitazione principale (risoluzione 19 novembre 1993).

La detrazione di imposta compete anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché per gli Istituti Autonomi per le case popolari, relativamente a ogni alloggio regolarmente assegnato in locazione.
Con apposita normativa regolamentare, l'ICI dovuta per l'abitazione principale può essere ridotta fino alla metà; in alternativa e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, il Comune impositore può aumentare la misura della detrazione fino a €. 258,23 (detrazione cosiddetta "maggiorata"). Questa facoltà può essere esercitata anche per le sole categorie di soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazioni comunale.
E' anche il caso di evidenziare che, nell'ambito del proprio potere regolamentare, i comuni possono:

• assimilare all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o di usufrutto) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l'unità stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti locata, dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
• stabilire la detrazione nella misura superiore a €. 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale del contribuente. In tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le altre unità immobiliari possedute dal contribuente stesso.

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> Pertinenze dell'abitazione principale

 

Per effetto della modifica introdotta dalla finanziaria 2001 (articolo 18, comma 2, della Legge 388/2000) con decorrenza 1° gennaio 2001 alle pertinenze è stato riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune impositore abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.

 

La "pertinenza" si configura allorché sussistano congiuntamente:


• l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale ("prima casa") e le relative pertinenze;


• l'elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario dell'unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di destinare durevolmente la pertinenza alle predette finalità, porre, cioè, la pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale con l'unità immobiliare adibita ad abitazione (Circolare 7 aprile 2000 n. 71/E).

E' da ritenere che:


• non può trovare applicazione il trattamento fiscale differenziato tra l'abitazione principale e le sue pertinenze, in quanto l'abitazione principale stessa deve ritenersi comprensiva di tutte le sue pertinenze così da configurare un complesso unitario di beni;


• non è decisiva la circostanza che le pertinenze debbano risultare acquistate unitamente con l'abitazione principale, ben potendo il contribuente acquistarle con atto autonomo successivo;


• non è determinante la condizione che le pertinenze debbano risultare ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'abitazione principale (Circolare 10 agosto 1994 n. 150/E).

 

Poiché il beneficio concerne esclusivamente la riduzione dell'aliquota, l'ammontare della detrazione, se non trova tale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa (Circolare 25 maggio 1999 n. 114/E).

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> Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente

 

Per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale la disciplina sancisce:


• la deduzione dall'imponibile prevista nella misura di €. 25.822,84 ("franchigia");


• le riduzioni dall'imposta, per la parte eccedente l'importo della franchigia e fino a €. 129.114,22, stabilite nelle seguenti misure:


a) 70 % del tributo gravante sulla parte di valore eccedente €. 25.822,84 e fino a €. 61.974,83;
b) 50% del tributo gravante sulla parte di valore eccedente €. 61.974,83 e fino a €. 103.291,38;
c) 25 % del tributo gravante sulla parte di valore eccedente €. 103.291,38 e fino a €.129.114,22.

Oltre l'importo di €. 129.114,22, l'imposta è dovuta nella misura integrale.

 

 

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