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Il regime agevolato del tributo comunale poggia essenzialmente sulla disciplina delle riduzioni e delle detrazioni di imposta. Tale disciplina, che è sancita dagli art. 8 e 9 del D.Lgs 504/1992, riguarda i fabbricati e i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dal contribuente.
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> Fabbricati inagibili o inabitabili
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Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta va ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini dell'applicazione della riduzione di imposta, è necessario quindi che sussistano congiuntamente l'. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
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Per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Giova sottolineare che:
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per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dovrebbe intendersi ogni costruzione destinata a dimora delle persone e delle loro famiglie, vale a dire ogni unità immobiliare strutturalmente idonea a essere utilizzata quale alloggio stabile di singole persone o di nuclei familiari ( risoluzione 7 maggio 2002 n.6/PDF);
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Elemento
determinante della nozione di "abitazione principale"
è il concetto di "dimora abituale" che, in casi
particolari, può anche
non coincidere con quello specifico della "residenza anagrafica".
Il contribuente può attestare, mediante autocertificazione resa ai sensi del Dpr 445/2000, che dimora abitualmente in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale va diminuita della detrazione (cosiddetta "ordinaria") spettante al contribuente nella misura minima complessiva di €. 103,29 (salvo arrotondamenti deliberati dal comune impositore). Pertanto, in mancanza di apposita deliberazione comunale, si rende applicabile tale misura (pari a €. 8,61 mensili) che va rapportata al periodo dell'anno nel corso del quale l'abitazione stessa è utilizzata come dimora abituale. La
legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria
2008) all'art. 1 comma 5 ha stabilito un'ulteriore detrazione per
l'abitazione principale, in aggiunta alla detrazione ordinaria;
All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9». L'eventuale
importo residuo della detrazione d'imposta può essere computato
in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione
principale.
Condizione essenziale per fruire della detrazione di imposta è l'esistenza di identità tra soggetto obbligato al pagamento del tributo per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità medesima. |
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E' da puntualizzare che:
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La
detrazione di imposta compete anche per le unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché
per gli Istituti Autonomi per le case popolari, relativamente a ogni
alloggio regolarmente assegnato in locazione.
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Con
apposita normativa regolamentare, l'ICI dovuta per l'abitazione principale
può essere ridotta fino alla metà; in alternativa e nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio, il Comune impositore può
aumentare la misura della detrazione fino a €. 258,23 (detrazione
cosiddetta "maggiorata"). Questa facoltà può
essere esercitata anche per le sole categorie di soggetti che si trovano
in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate
con deliberazioni comunale.
E' anche il caso di evidenziare che, nell'ambito del proprio potere regolamentare, i comuni possono: |
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assimilare all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta
(a titolo di proprietà o di usufrutto) da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito
di ricovero permanente, purché l'unità stessa non risulti
locata, nonché l'unità immobiliare posseduta in Italia
a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti
locata, dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
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Per effetto della modifica introdotta dalla finanziaria 2001 (articolo 18, comma 2, della Legge 388/2000) con decorrenza 1° gennaio 2001 alle pertinenze è stato riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune impositore abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.
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La "pertinenza" si configura allorché sussistano congiuntamente:
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E' da ritenere che:
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Poiché il beneficio concerne esclusivamente la riduzione dell'aliquota, l'ammontare della detrazione, se non trova tale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa (Circolare 25 maggio 1999 n. 114/E).
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> Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente
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Per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale la disciplina sancisce:
Oltre l'importo di €. 129.114,22, l'imposta è dovuta nella misura integrale.
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