|VERSAMENTO ICI|

 

 

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi ICI proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per esplicita previsione, il mese nel quale la titolarità è protratta solo in parte, va computato per intero in capo al contribuente che ha avuto il possesso dell'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni. Vale il concetto di "prevalenza temporale", nel senso che in caso di mutamenti di soggettività passiva, occorre prendere in considerazione per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Il Comune destinatario del tributo (soggetto attivo) è quello nell'ambito del cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili oggetto di tassazione. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali, ancorché dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, il soggetto attivo è il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili alla data del primo gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il versamento.

In presenza di contitolarità del diritto reale (ad esempio, coniugi proprietari al 50 per cento dell'abitazione principale), l'imposta deve essere distintamente versata da ciascun titolare.

Nel caso di immobile su cui è costituito un diritto reale di godimento a tempo parziale (immobili in multiproprietà) il versamento ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. A tal fine, l'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote al singolare titolare del diritto reale in oggetto, con addebito nel rendiconto annuale.

L'imposta relativa alle parti condominiali di un edificio può essere versata dall'amministratore del condominio a nome del condominio medesimo.

Se il contribuente possiede più unità immobiliari situate in comuni diversi, deve effettuare versamenti distinti per ogni comune utilizzando altrettanti moduli. Se invece i diversi immobili sono situati nello stesso comune, potrà effettuare un unico versamento utilizzando un solo modulo.

Se l'immobile viene acquistato o venduto in corso d'anno, l'acquirente e il venditore devono entrambi effettuare il versamento dell'imposta in proporzione ai mesi di possesso.

Se nel corso dell'anno il proprietario è deceduto, dall'inizio dell'anno e fino alla data del decesso il modulo di pagamento deve essere intestato al defunto, per la parte residua, il pagamento va effettuato dall'erede in proporzione alla propria quota di possesso.

 

Per effetto del comma 1 dell'art. 18 della Legge 388 del 2000 (Finanziaria 2001), e dell'art. 37, comma 13 del Decreto Legge n. 223 del 4/7/2006 come convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 la disciplina dei versamenti risulta così delineata:

1. i contribuenti devono effettuare il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate, delle quali:
• la prima in acconto, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta con riferimento all'aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, da versare entro il 16 giugno;
• l'altra, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con riferimento all'aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata pagata, da versare dal 1° al 16 dicembre;

2. i contribuenti possono in ogni caso provvedere al versamento (Unico) dell'imposta complessivamente dovuta (effettuando, in questo caso, il calcolo dell'imposta dovuta, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso) in un'unica soluzione annuale, entro il 16 giugno;

 

Alle persone fisiche non residenti nel territorio italiano è concesso di effettuare il versamento in un'unica soluzione tra il 1° e il 16 dicembre, con applicazioni di interessi pari al 3%.

 

La Circolare Ministeriale n. 3/FL del 7 marzo 2001 ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità apportate al nuovo sistema di pagamento.

 

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Modalità di versamento

 

L'imposta può essere corrisposta in uno dei seguenti modi, che non sono a scelta del contribuente, ma dipendono dall'eventuale esistenza di norme regolamentari. 

1) Versamento diretto al concessionario

In assenza di modifiche regolamentari da parte del comune, l' ICI continua ad essere pagata con versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune creditore del tributo, oppure su conto corrente postale intestato al concessionario stesso, in ogni caso indicando con precisione il comune al quale è dovuta l'imposta. 

2) Versamento diretto al Comune

I comuni che hanno deliberato di far pagare l' ICI esclusivamente tramite versamenti sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale dovranno informare adeguatamente i loro contribuenti in ordine a tale cambiamento del sistema di riscossione, specificando le relative modalità ed assicurando la disponibilità gratuita dei bollettini di versamento. 

Qualora il comune contempli ambedue le possibilità di versamento, spetterà al contribuente optare per l'una o per l'altra modalità.

Il contribuente può utilizzare un unico modello di bollettino di c/c postale conforme a quello approvato con decreto ministeriale 3 aprile 2008. 

Le modalità di riscossione sotto illustrate valgono per i comuni che non hanno stabilito di gestire direttamente le entrate fiscali.
Le forme possibili di versamento sono tre, e precisamente: 

 - versamento presso l'ufficio postale; 

 - versamento diretto allo sportello del Concessionario; 

 - versamento allo sportello di una banca convenzionata con il Concessionario,     che rilascia una ricevuta provvisoria.

Se si possiedono immobili in diversi Comuni, è obbligatorio effettuare versamenti distinti, ciascuno indirizzato al Concessionario nella cui circoscrizione si trova l'immobile. 
 

3) Versamento tramite modello "F 24"

Il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) ha previsto che, a partire dal versamento della prima rata di giugno, i contribuenti possano sempre usare, per il pagamento dell'Ici, il modello F24 ovviamente anche telematico, indipendentemente dalle scelte fatte dai Comuni con i propri regolamenti. In tal caso, il pagamento dell' Ici può essere effettuato presso banche, uffici postali e concessionari della riscossione, adottando il modello "F 24" utilizzato per i versamenti in favore dell'Erario e di altri Enti, ma con un'apposita sezione denominata "Ici e altri tributi locali". L'F24 permette di immettere l'Ici nel giro della compensazione. Ad esempio, il credito Irpef risultante da Unico può servire per pagare, in tutto o in parte, il debito con il Comune. A questo scopo è stato inserito nel modello 730 il quadro contrassegnato dalla lettera I. Analoga procedura è stata prevista per il modello Unico. I contribuenti possono così scegliere di destinare al pagamento dell'Ici l'intero credito eventualmente risultante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, specificare l'importo dell'Ici che intendono compensare. La procedura se è poco comoda per chi compila il 730, sembra meglio sfruttabile con il modello Unico, soprattutto ora che le date di versamento delle imposte statali e dell'Ici coincidono.

 Versamento minimo

 

 La Finanziaria 2007 (comma 168) ha precisato che i Comuni stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applicano le regole valide per le imposte statali. Quindi anche per l'Ici, come hanno deciso molti Comuni, si applica il valore minimo di 12 euro, fino al quale l'imposta non deve essere versata né richiesta a rimborso. Il pagamento minimo, dunque, è di 13 euro; ma prima di pagare è bene informarsi in Comune.

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