|
|VERSAMENTO
ICI|
|
|
|
L'imposta
è dovuta dai soggetti passivi ICI proporzionalmente
alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il
possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione
tributaria.
|
Per
esplicita previsione, il mese nel quale la titolarità è
protratta solo in parte, va computato per intero in capo al contribuente
che ha avuto il possesso dell'immobile per almeno 15 giorni, mentre
non è conteggiato in capo al soggetto che lo ha posseduto per
meno di 15 giorni. Vale il concetto di "prevalenza temporale",
nel senso che in caso di mutamenti di soggettività passiva,
occorre prendere in considerazione per l'intero mese la situazione
che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.
|
Il
Comune destinatario del tributo (soggetto attivo) è
quello nell'ambito del cui territorio insiste, interamente o prevalentemente
la superficie degli immobili oggetto di tassazione. In caso di variazione
delle circoscrizioni territoriali, ancorché dipendenti dalla
istituzione di nuovi Comuni, il soggetto attivo è il Comune
nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili alla
data del primo gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il
versamento.
|
In presenza di contitolarità del diritto reale (ad esempio,
coniugi proprietari al 50 per cento dell'abitazione principale), l'imposta
deve essere distintamente versata da ciascun titolare.
|
Nel
caso di immobile su cui è costituito un diritto reale di godimento
a tempo parziale (immobili in multiproprietà) il versamento
ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della
comunione. A tal fine, l'amministratore è autorizzato a prelevare
l'importo necessario al pagamento dalle disponibilità finanziarie
del condominio, attribuendo le quote al singolare titolare del diritto
reale in oggetto, con addebito nel rendiconto annuale.
|
|
L'imposta relativa alle parti condominiali di un edificio può
essere versata dall'amministratore del condominio a nome del condominio
medesimo.
|
Se il contribuente possiede più unità immobiliari
situate in comuni diversi, deve effettuare versamenti distinti
per ogni comune utilizzando altrettanti moduli. Se invece i diversi
immobili sono situati nello stesso comune, potrà effettuare
un unico versamento utilizzando un solo modulo.
|
Se
l'immobile viene acquistato o venduto in corso d'anno,
l'acquirente e il venditore devono entrambi effettuare il versamento
dell'imposta in proporzione ai mesi di possesso.
|
Se nel corso dell'anno il proprietario è deceduto,
dall'inizio dell'anno e fino alla data del decesso il modulo di pagamento
deve essere intestato al defunto, per la parte residua, il pagamento
va effettuato dall'erede in proporzione alla propria quota di possesso.
|
Per
effetto del comma 1 dell'art. 18 della Legge 388 del 2000 (Finanziaria
2001), e dell'art. 37, comma 13 del Decreto Legge n. 223 del 4/7/2006 come convertito con modificazioni dalla L. 248/2006
la disciplina dei versamenti risulta così
delineata:
|
|
1.
i contribuenti devono effettuare il pagamento dell'imposta complessivamente
dovuta per l'anno in corso in due rate, delle quali:
la prima in acconto, pari al 50 per cento dell'imposta
dovuta con riferimento all'aliquota e alle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente, da versare entro il 16 giugno;
l'altra, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
con riferimento all'aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata pagata, da versare
dal 1° al 16 dicembre;
|
|
2.
i contribuenti possono in ogni caso provvedere al versamento (Unico)
dell'imposta complessivamente dovuta (effettuando, in questo caso, il
calcolo dell'imposta dovuta, applicando le aliquote e le detrazioni
dell'anno in corso) in un'unica soluzione annuale, entro il 16 giugno;
|
|
Alle
persone fisiche non residenti nel territorio italiano è
concesso di effettuare il versamento in un'unica soluzione tra il 1°
e il 16 dicembre, con applicazioni di interessi pari al 3%.
|
|
La
Circolare Ministeriale
n. 3/FL del 7 marzo 2001 ha
fornito alcuni chiarimenti sulle novità apportate al nuovo sistema
di pagamento.
Top
|
|
Modalità di versamento
|
|
L'imposta può essere corrisposta in uno dei seguenti modi, che non sono a scelta del contribuente, ma dipendono dall'eventuale esistenza di norme regolamentari.
1) Versamento diretto al concessionario
In assenza di modifiche regolamentari da parte del comune, l' ICI continua ad essere pagata con versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune creditore del tributo, oppure su conto corrente postale intestato al concessionario stesso, in ogni caso indicando con precisione il comune al quale è dovuta l'imposta.
2) Versamento diretto al Comune
I comuni che hanno deliberato di far pagare l' ICI esclusivamente tramite versamenti sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale dovranno informare adeguatamente i loro contribuenti in ordine a tale cambiamento del sistema di riscossione, specificando le relative modalità ed assicurando la disponibilità gratuita dei bollettini di versamento.
Qualora il comune contempli ambedue le possibilità di versamento, spetterà al contribuente optare per l'una o per l'altra modalità.
Il contribuente può utilizzare un unico modello di bollettino di c/c postale conforme a quello approvato con decreto ministeriale 3 aprile 2008.
|
|
|
|
Le
modalità di riscossione sotto illustrate valgono per i comuni che non
hanno stabilito di gestire direttamente le entrate fiscali.
Le forme possibili di versamento sono tre, e precisamente:
- versamento presso l'ufficio postale;
- versamento diretto allo sportello del Concessionario;
- versamento allo sportello di una banca convenzionata con il
Concessionario, che rilascia una ricevuta
provvisoria.
Se si possiedono immobili in diversi Comuni, è obbligatorio
effettuare versamenti distinti, ciascuno indirizzato al Concessionario
nella cui circoscrizione si trova l'immobile.
|
|
3)
Versamento tramite modello "F 24"
Il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modificazioni
dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) ha previsto che, a partire dal
versamento della prima rata di giugno, i contribuenti possano sempre
usare, per il pagamento dell'Ici, il modello F24 ovviamente anche
telematico, indipendentemente dalle scelte fatte dai Comuni con i propri
regolamenti. In tal caso, il pagamento dell' Ici può essere effettuato
presso banche, uffici postali e concessionari della riscossione,
adottando il modello "F 24" utilizzato per i versamenti in
favore dell'Erario e di altri Enti, ma con un'apposita sezione
denominata "Ici e altri tributi locali". L'F24 permette
di immettere l'Ici nel giro della compensazione. Ad esempio, il credito
Irpef risultante da Unico può servire per pagare, in tutto o in parte,
il debito con il Comune. A questo scopo è stato inserito nel modello
730 il quadro contrassegnato dalla lettera I. Analoga procedura è stata
prevista per il modello Unico. I contribuenti possono così scegliere di
destinare al pagamento dell'Ici l'intero credito eventualmente
risultante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi o, in
alternativa, specificare l'importo dell'Ici che intendono compensare. La
procedura se è poco comoda per chi compila il 730, sembra meglio
sfruttabile con il modello Unico, soprattutto ora che le date di
versamento delle imposte statali e dell'Ici coincidono.
|
|
Versamento
minimo
|
La Finanziaria 2007 (comma 168) ha precisato che i Comuni stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applicano le regole valide per le imposte statali. Quindi anche per l'Ici, come hanno deciso molti Comuni, si applica il valore minimo di 12 euro, fino al quale l'imposta non deve essere versata né richiesta a rimborso. Il pagamento minimo, dunque, è di 13 euro; ma prima di pagare è bene informarsi in Comune.
Top
|