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Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante
Ğmisure di razionalizzazione della finanza pubblicağ che, nel fissare al 5
per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, del
codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei
titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del
tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto
ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del
15 dicembre 2007, con il quale la misura del tasso di interesse legale e'
stata fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio
2008; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Tenuto conto del
rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso
d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1 La misura del
saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e'
fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010. Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 4 dicembre 2009
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