Principi generali

L'art. 1284 del codice civile, stabilisce che il Ministro del tesoro può modificarne il saggio annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Fino al 1990 il saggio è rimasto immutato (5%) così come fissato nel 1942 dal citato articolo 1284 del c.c..

Dal 16/12/90 il saggio era stato aumentato al 10% fino al 31/12/97 e poi ha subito altre variazioni, in virtù prima dell'art. 2, comma 185, della legge n. 662 del 1966 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica e poi a causa dei successivi decreti ministeriali emessi.