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Art.
1
Presupposto
dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati,
di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del
comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla
cui produzione o scambio è diretta l'attività dell' impresa.
Art. 2
Per fabbricato
si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato.
Art.3
Per area
fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel
Comune durante il periodo di imposta.
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel
proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dal presente comma.
In particolare sono fabbricabili:
- le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle
che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle infine, soggette
ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma I,
lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive
di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto
legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità per
espropriazione per pubblica utilità.
Non sono considerate edificabili:
- le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali,
nonché alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli
quando rientrano nell'esercizio normale nella agricoltura, a condizione
che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività
di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale,
iscritte negli elenchi comunali, previsti dall'art.11 della legge 9
gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo della assicurazione
per invalidità, vecchiaia e malattia.
- L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo
di imposta.
La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Art. 4
Per terreno
agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura,
all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o alla
alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura.
Art.5
Soggetti
passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art.1,
ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello
Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano
la attività.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo
è il locatario.
In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
nel catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale
è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è
proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente
articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente
sul suo territorio.
Art.
6
L'imposta
è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.
Art.
7
La base
imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art.
1, come determinato a norma di questo titolo.
Art.
8
Per fabbricati
iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare delle rendite risultando in catasto vigenti
al 1 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati della percentuale
prevista per legge con i seguenti moltiplicatori:
· 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale
C/1 (negozi e botteghe);
· 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale
A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili
a destinazione speciale);
· 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie
catastali A (immobili a destinazione ordinaria) B (immobili per uso
alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale varia)
diversi dai precedenti.
Art.9
Per gli
immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della
legge 1 giugno 1939, n.1089 e successive modificazioni, la base imponibile
è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale,
determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore
ammontare a quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.
Art.10
Per i
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino
all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun
anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dell'ammontare,
al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili,
ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti
annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono
esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione
del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale
tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla
base delle scritture contabili del locatore il quale è obbligato
a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il
calcolo.
Art.
11
Per i
fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non
iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono
intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di
più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare
della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento
alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui
al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del
19 aprile 1994, n. 701.
In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il
valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita
ai fabbricati similari già iscritti.
Art.12
Per le
aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in
comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo
alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità
alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori
di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
Art.
13
In caso
di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato,
di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c,
d, ed e, della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è
costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile
anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare
il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito
o ristrutturato è comunque utilizzato.
Art.14
Per i
terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del
25% un moltiplicatore pari a settantacinque.
Art.15
I terreni
agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività
di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale,
iscritti negli elenchi comunali, previsti dall'art. 11 della legge 9
gennaio 1963 n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione
per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta
limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50.000.000 (cinquanta
milioni) e con le seguenti riduzioni:
· del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
· del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire;
· del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
200 milioni di lire fino a 250 milioni di lire.
Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni
condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più
comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le
riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente
ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte alle quote di possesso.
Art.
16
L'aliquota
è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il
31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota dell'anno precedente.
Art.17
Fermo
restando quanto stabilito dall'art. 16, del presente regolamento, l'aliquota
deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né
superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale
limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni,
o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non
locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse
tipologie degli enti senza scopo di lucro.
La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata
anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio
Comunale.
Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore
al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti
nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, nonché per quelle locate con contratto registrato
ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione
che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito
annuale realizzato.
L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4
per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente
ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la
costruzione e l'alienazione di immobili.
La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Art.18
L'imposta
è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti
nel Comune nel periodo di imposta.
Art.19
L'imposta
è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni.
L 'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità
o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n°15.
Art.
20
Per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede
a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi
familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze
anagrafiche.
Art.
21
Sono equiparate
alle abitazioni principali:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizioni che non risultino locate;
le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione
principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o
altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore
della predetta abitazione principale.
Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte
in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili) C/6 (stalle,
scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitti
e simili) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è
ubicata l'abitazione principale.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità
immobiliari concesse in uso gratuito; ai parenti in linea retta e collaterale
fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
al coniuge, ancorché separato o divorziato;
agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).
Art.22
Dall'imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica.
Con la deliberazione di cui all'art. 17 del presente regolamento, la
detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino
a lire 500.000, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000,
e fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute
a disposizioni del contribuente non può essere deliberata in
misura superiore a quella ordinaria.
La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti
commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate
categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economicosociale,
individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
Art.23
Entro
la fine del mese di maggio di ciascun anno i contribuenti devono comunicare
al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi
agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato
il diritto ad una esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare.
L 'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi
dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità
immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano,
la scala l'interno.
E' in facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario
responsabile dell'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione
di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte
senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.
Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono
essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero
presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta.
In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita
l'interessato a regolarizzarla assegnandogli un termine non inferiore
a quindici giorni.
Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione
è considerata nulla a tutti gli effetti.
Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla
cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo
con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre
forme di informazione.
Art.24
Nel caso
di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali
da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari
libera gli altri.
Per gli immobili indicati negli articoli 1117, n.2) del codice civile
oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile
una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata
dall'amministratore del condominio.
Art.
25
Per le
aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente
all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale,
per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra
vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni,
a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni.
In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine
di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo
di inedificabilità.
Art.
26
Per quanto
concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni
e le agevolazioni, e le sanzioni si applica quanto agli specifici regolamenti
afferenti le entrate dell'Ente.
Art.
27
Il presente
regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 1999.
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PROVINCIA
DI SALERNO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
Art.
1
Presupposto
dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati,
di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del
comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla
cui produzione o scambio è diretta l'attività dell' impresa.
Art. 2
Per
fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato.
Art.3
Per
area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
vigenti nel Comune durante il periodo di imposta.
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel
proprio territorio è fabbrica-bile in base ai criteri stabiliti
dal presente comma.
In particolare sono fabbricabili:
- le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle
che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle infine, soggette
ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma I,
lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive
di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto
legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità per
espropriazione per pubblica utilità.
Non sono considerate edificabili:
- le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali,
nonché alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli
quando rientrano nell'esercizio normale nella agricoltura, a condizione
che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività
di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale,
iscritte negli elenchi comunali, previsti dall'art.11 della legge 9
gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo della assicurazione
per invalidità, vecchiaia e malattia.
- L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo
di imposta.
La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Art. 4
Per
terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura,
all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o alla
alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura.
Art.5
Soggetti
passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art.1,
ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello
Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano
la attività.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo
è il locatario.
In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
nel catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale
è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è
proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente
articolo, quando la loro superficie insiste interamente o preva-lentemente
sul suo territorio.
Art.
6
L'imposta
è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.
Art.
7
La
base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui
all'art. 1, come determinato a norma di questo titolo.
Art.
8
Per
fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello
che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultando in catasto
vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati della percentuale
prevista per legge con i seguenti moltiplicatori:
· 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale
C/1 (negozi e botteghe);
· 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale
A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili
a destinazione speciale);
· 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie
catastali A (immobili a destinazione ordinaria) B (immobili per uso
alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale varia)
diversi dai precedenti.
Art.9
Per
gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della
legge 1 giugno 1939, n.1089 e successive modificazioni, la base imponibile
è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale,
determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore
ammontare a quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.
Art.10
Per
i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun
anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dell'ammontare,
al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili,
ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti
annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono
esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione
del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale
tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla
base delle scritture contabili del locatore il quale è obbligato
a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il
calcolo.
Art.
11
Per
i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non
iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono
intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di
più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare
della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento
alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui
al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del
19 aprile 1994, n. 701.
In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il
valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita
ai fabbricati similari già iscritti.
Art.12
Per
le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale
in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo
alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità
alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori
di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
Art.
13
In
caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato,
di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c,
d, ed e, della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile -è
costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile
anche in deroga a quanto stabi-lito nell'articolo 3, senza computare
il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito
o ristrutturato è comunque utilizzato.
Art.14
Per
i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del
25% un moltiplicatore pari a settantacinque.
Art.15
I
terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività
di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale,
iscritti negli elenchi comunali, previsti dall'art. 11 della legge 9
gennaio 1963 n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione
per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta
limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50.000.000 (cinquanta
milioni) e con le seguenti riduzioni:
· del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
· del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire;
· del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
200 milioni di lire fino a 250 milioni di lire.
Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni
condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più
comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le
riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente
ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte alle quote di possesso.
Art.
16
L'aliquota
è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il
31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota dell'anno precedente.
Art.17
Fermo
restando quanto stabilito dall'art. 16, del presente regolamento, l'aliquota
deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né
superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale
limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni,
o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non
locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse
tipologie degli enti senza scopo di lucro.
La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata
anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio
Comunale.
Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore
al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti
nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, nonché per quelle locate con contratto registrato
ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione
che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito
annuale realizzato.
L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4
per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente
ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la
costruzione e l'alienazione di immobili.
La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Art.18
L'imposta
è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti
nel Comune nel periodo di imposta.
Art.19
L'imposta
è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni.
L 'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità
o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n°15.
Art.
20
Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità
alle risultanze anagrafiche.
Art.
21
Sono
equiparate alle abitazioni principali:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizioni che non risultino locate;
le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione
principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o
altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore
della predetta abitazione principale.
Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte
in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili) C/6 (stalle,
scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitti
e simili) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è
ubicata l'abitazione principale.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità
immobiliari concesse in uso gratuito; ai parenti in linea retta e collaterale
fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
al coniuge, ancorché separato o divorziato;
agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).
Art.22
Dall'imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica.
Con la deliberazione di cui all'art. 17 del presente regolamento, la
detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino
a lire 500.000, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000,
e fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute
a disposizioni del contribuente non può essere deliberata in
misura superiore a quella ordinaria.
La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti
commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate
categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale,
individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
Art.23
Entro
la fine del mese di maggio di ciascun anno i contribuenti devono comunicare
al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi
agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato
il diritto ad una esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare.
L 'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi
dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità
immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano,
la scala l'interno.
E' in facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario
responsabile dell'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione
di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte
senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.
Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono
essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero
presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta.
In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita
l'interessato a regolarizzarla assegnandogli un termine non inferiore
a quindici giorni.
Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione
è considerata nulla a tutti gli effetti.
Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla
cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo
con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre
forme di informazione.
Art.24
Nel
caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali
da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari
libera gli altri.
Per gli immobili indicati negli articoli 1117, n.2) del codice civile
oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile
una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata
dall'amministratore del condominio.
Art.
25
Per
le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente
all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale,
per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra
vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni,
a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni.
In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine
di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo
di inedificabilità.
Art.
26
Per
quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni
e le agevolazioni, e le sanzioni si applica quanto agli specifici regolamenti
afferenti le entrate dell'Ente.
Art.
27
Il
presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 1999.
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TITOLO
I
Disposizioni generali
ART.1
Oggetto e scopo del Regolamento
Il
presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art.
52 del Decreto legislativo 15-12-1997 n. 446, disciplina in via generale
le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti,
con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza
nell'attività amministrativa.
Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità
di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe,
le agevolazioni, la riscossione l'accertamento e sistema sanzionatorio,
il contenzioso i rimborsi.
Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione
delle fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e l'aliquota massima
dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi
di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del
regolamento comunale di contabilità.
ART.2
Definizione delle entrate
Sono
disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate
patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali,
regionali e provinciali.
ART.3
Aliquote e tariffe
Le
aliquote, tariffe, e prezzi sono determinati con deliberazioni di giunta
comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni
dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazione
contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee
proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti
dei relativi servizi.
Se non diversamente stabilito dalla Legge, in assenza di nuova deliberazione
si intendono prorogate le aliquote, tariffe, e prezzi fissati per l'anno
in corso.
ART.4
Agevolazioni
I
criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati
dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli
specifici regolamenti comunali in applicazione.
Agevolazioni stabilite dalla Legge successivamente all'adozione di dette
deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo
espressa esclusione, se resa possibile dalla Legge, da parte del Consiglio
Comunale.
Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o,
se ciò è consentito dalla Legge o dalla norma regolamentare,
possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di
autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
TITOLO
II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
ART.5
Forme di gestione
La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere
operata con obiettivi di economicità , funzionalità, efficienza,
equità.
Oltre alla gestione diretta per le fasi di liquidazione, accertamento,
riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntatamente,
le seguenti forme di gestione:
a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24-28 della
L. 8-6-1990, n. 142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22
comma 3, lettera c) della L.142/1990;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a
responsabilità limitata a pre-valente capitale pubblico locale
previste dall'art. 22 comma 3, lettera c) della L.142/1990 i cui soci
privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.
53 del decreto legislativo 15-12-1997 n°446;
d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di
riscossione di cui D.P.R. 28-1-1988 n°43;
e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di
cui all'art. 53 del D.lgs 446/97
La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio
Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale
e dei relativi costi.
L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri
per i cittadini.
ART.6
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
con
deliberazione della Giunta Comunale è designato per i tributi
di competenza dell' Ente il funzionario responsabile di ogni attività
organizzativa e gestionale attinente ai tributi stessi;
la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale
sostituzione del funzionario in caso di assenza.
In particolare il funzionario responsabile cura:
a) tutte le attività inerenti la gestione dei tributi (organizzazione
degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai
contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle
sanzioni tributarie, determina di approvazione ruoli e liste di carico.
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione,
ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento
che impegna il Comune verso l'esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione dei tributi affidati a terzi , cura i rapporti
con il concessionario ed il controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività prevista dalla legge o regolamenti
per l'applicazione dei tributi.
ART.7
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Sono
responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti
le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali
rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo
di gestione o altro provvedimento amministrativo.
ART.8
Attività di controllo delle entrate
Gli
uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie,
dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti,
dalla legge o dai regolamenti comunali:
La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto
opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse
entrate su particolari settori di intervento.
Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare
il cittadino a fornire, produrre documenti, fornire risposte a quesiti
o questionari.
Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo,
e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi
incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.
ART.9
Rapporti con i cittadini
I
rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione,
semplificazione, trasparenza pubblicità.
Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità
di computo e gli adempimenti posti ai cittadini.
Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni
vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento
alle entrate applicate.
ART.1O
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
L'attività
di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere
informata a criteri di equità, trasparenza funzionalità,
economicità delle procedure.
Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato
secondo specifiche previsioni di Legge.
La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente
può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta
di ritorno o attraverso relata di notifica a mezzo messi notificatori
ordinari o di nomina straordinaria.
In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività
di liquidazione ed accertamento, deve essere effettuata dal concessionario,
con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali,
dal disciplinare della concessione.
ART.11
Accertamento delle entrate non tributarie
L'entrata
è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa
della ragione del credito o dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico
è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica);
determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare
la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione
contabile del credito.
Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei
servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale
ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento
è effettuato dal responsabile del servizio.
Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere
al servizio finanziario.
Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle
tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e
non accertate entro il limite dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti
rispetto alle previsioni ed a titolo concorrono a determinare i risultati
finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro
reiscrizioni tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove
i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura
dell'esercizio finanziario.
ART.12
Contenzioso tributario
Spetta
al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente a costituirsi in giudizio
nel contenzioso, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale,
proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario
responsabile o altro dipendente designato dell'Ente.
Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
L'attività di contenzioso può essere gestita in forma
associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche
a professionisti esterni all'Ente.
ART.13
Sanzioni tributarie
Le
sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate
ai sensi dei decreti legislativi n° 471, 472, 473, del 18-12-1997.
Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti
realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato
opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior
tributo dovuto.
L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi
utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti perla
quantificazione della sanzione stessa.
L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato
a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o a
mezzo messo notificatore ordinario o straordinario attraverso relata
di notifica.
ART.14
Autotutela
Il
responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o
dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione
anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità
e/o l'errore manifesto.
Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità
di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve
essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato
al soggetto interessato.
Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve
obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza
dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta
sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
TITOLO III
RISCOSSIONE
E RIMBORSI
ART.
15
RISCOSSIONE
Se
non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate
può essere effettuata tramite il Concessionario del servizio
di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale
intestato alla medesima; ovvero per quanto previsto dall'art. 52 del
d. legs. 446/97.
La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene
secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-09--1973 n. 602 se affidata
al Concessionario del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata
dal R.D. 14-04-1910 n. 639 se svolta direttamente o affidata ad altri
soggetti di cui al D. Lgs. 446/97.
Regolamenti specifici per cespite di entrata possono autorizzare la
riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri
agenti contabili, osservando le seguenti disposizioni:
· il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati
dal Regolamento di Contabilità;
· vanno applicate le disposizioni previste dall'art.75 del D.
Lgs. 25-02-1995, n.77 per cui entro il 28 febbraio deve rendere il conto
della propria gestione, allegando la relativa documentazione, allegando
la relativa documentazione redatta sui modelli ministeriali di cui al
D.P.R. 194/96.
Essi
sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo
di revisione.
ART.16
Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Alla
chiusura dell'esercizio, su proposta del servizio interessato, previa
verifica del responsabile e su conforme parere dell'organo di revisione,
sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile
riscossione.
Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un
apposito registro e conservati, in voce, nel Conto del Patrimonio, sino
al compimento del termine di prescrizione.
ART.17
Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
Il
responsabile del servizio interessato può, con apposito provvedimento,
disporne transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano
a riguardo le disposizioni di cui agli art.33 e 70, c.3 del D.L. 77/95
circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione
delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.
ART.18
Rimborsi
Il
rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta
è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente
o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
La richiesta di rimborso deve essere motivata e sottoscritta.
In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi
tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine
di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune
ed erroneamente riscosse dall'ente, ove vi sia assenso da parte del
comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente
riversata allo stesso.
TITOLO
IV
NORME FINALI
Art.19
Norme finali
Per
quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni
di legge vigenti, ed in applicazione del principio dello ius superveniens
per quanto tempo per tempo possa in seguito applicarsi.
IL
PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 01/01/1999.
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