REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 25 marzo 1999
Modificato ed integrato
con deliberazione consiliare n. 103 del 19 dicembre 2000 e deliberazione
del Commissario Straordinario n. 105 del 28 marzo 2002 e deliberazione consiliare n. 5 del 30 maggio 2005.
(in corsivo le modificazioni ed integrazioni)
Articolo 1
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Articolo
2
Definizione di fabbricati
1.
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante
del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato.
Articolo
3
Definizione di area fabbricabile
1.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base
alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per
pubblica utilità.
2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti
dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 30.12.1992
n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale a seguito
dell'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 59,
comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, si dispone che, in caso
di comunione, la qualifica di imprenditore principale, così come
definita dall'art.9, comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, deve essere posseduta
da almeno il 50 % dei contitolari.
4. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel
proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal
presente articolo.
5. Non sono considerate edificabili le aree espressamente assoggettate a
vincoli di inedificabilità.
Articolo
4
Definizione di terreno agricolo
1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.
Articolo
5
Soggetti passivi
1.
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo
1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato
o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è
il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del
D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, il locatario assume la qualità di soggetto
passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel
corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura
vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta
dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative
a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla
data di assegnazione.
Articolo
6
Soggetto attivo
1.
L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili
di cui all'articolo 1 del presente regolamento la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica
agli immobili di cui all'articolo 1, dei quali il Comune è proprietario,
ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 5 del presente
regolamento, per i quali avrebbe la soggettività passiva, quando
la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche
se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo
questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo
gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
Articolo
7
Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato in base ai successivi articoli.
Articolo
8
Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del cinque per cento, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
Articolo
9
Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Articolo
10
Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto
1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente art. 9, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
Articolo
11
Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico
1.
Per gli immobili di interesse storico ed artistico, sottoposti al vincolo
di cui alla Legge n.1089 del 1939, la base imponibile è costituita
dal valore che risulta applicando i moltiplicatori, di cui all'articolo
5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992, alla rendita catastale, aumentata
del cinque per cento, determinata mediante l'applicazione della tariffa
d'estimo, di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della
zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
2. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per
i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione
della suindicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza
in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati
18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.
Articolo
12
Base imponibile delle aree fabbricabili
1.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale
in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo
alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità,
alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione nonché ai prezzi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato,
di interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere
c), d), e), della Legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è
costituita dal valore dell'area, la quale è, in ogni caso, considerata
fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera,
sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è, comunque, utilizzato.
3. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri
contribuenti, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e
per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando
la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a
quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il
provvedimento suindicato.
Articolo
13
Base imponibile dei terreni agricoli
1. Per i terreni agricoli, il valore è quello risultante applicando all'ammontare del reddito dominicale riportato in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del venticinque per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.
Articolo
14
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
1.
L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare
nel termine di legge, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione
non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per
mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.25 del Decreto Legge
2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile
1989, n. 144, e successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille,
né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro
tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni,
o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie
degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota
vigente nel Comune.
4. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore
al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune,
per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,
nonché per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito
complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta
Ufficiale".
Articolo
15
Esenzioni
1.
Sono esenti dall'imposta, gli immobili di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30.12.1992
n. 504 e successive modificazioni. In particolare, sono esenti:
a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o diritto reale
di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità
Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge
23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale
di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati
dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di
cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente
esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi,
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte.
Articolo
16
Detrazione per l'abitazione principale
1.
Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di
possesso.
2. Con la deliberazione di cui all'art. 14 del presente regolamento, la
detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a €
258,23 nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle
risultanze anagrafiche.
4. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze
ancorché distintamente iscritte in catasto.
Articolo
17
Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
1.
Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,
a condizione che non risultino locate.
Articolo
18
Riduzioni d'imposta
1.
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità
o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione.
In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente
ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo
per l'integrità fisica o per la salute delle persone. Non possono
considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo
sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento
o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura
del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di
perizia all'ufficio tecnico comunale, oppure dalla data di presentazione
al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità
o di inabitabilità.
3. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata
a conoscenza del Comune con la comunicazione di cui all'articolo 22 del
presente regolamento.
4. L'aliquota può essere stabilita dal Comune, con la delibera di
cui all'art.14, nella misura del 4 per mille relativamente ai fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti, per un periodo comunque non superiore
a tre anni. La predetta agevolazione si applica alle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e di alienazione
di immobili.
Articolo
19
Terreni condotti direttamente
1.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
che esplicano la loro attività a titolo principale, purché
dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte
di valore eccedente 25.822,84 euro e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente
i predetti 25.822,84 euro e fino a
61.974,82
euro;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,82
euro e
fino a 103.291,37
euro;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,37
euro e fino a 129.114,22 euro.
2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli le persone
fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art.11 della L. 9 gennaio
1963, n.9 e successive modificazioni.
3. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore
complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati
sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli
sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono
ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati
al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte
ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo
del comma 1 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Articolo
20
Versamenti
1.
L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 5 del presente
regolamento, per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno
nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante
il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 5 devono effettuare il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, delle
quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda
rata deve essere versata dal 1^ al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Si
considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri.
3. Il Comune delibera sulle modalità di versamento dell'imposta dovuta,
sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, scegliendo una o più
fra le seguenti modalità: a) versamento diretto al concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune;
b) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune;
c) versamento diretto presso la tesoreria medesima; d) pagamento tramite
il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto,
se la frazione non è superiore a 500 lire, o per eccesso, se è
superiore (periodo abrogato)
3 bis.
a) per i versamenti ICI relativi agli anni arretrati ed a violazioni per
importi superiori a 1.500,00 euro e fino a 5.000,00 euro, su richiesta motivata
dei contribuenti, il pagamento di quanto dovuto può essere dilazionato
in sei rate bimestrali, sulle quali graveranno gli interessi a tasso legale;
b) per i versamenti ICI relativi agli anni arretrati ed a violazioni per
importi superiori a 5.000,00 euro, su richiesta motivata dei contribuenti,
il pagamento di quanto dovuto può essere dilazionato in dodici rate
bimestrali, sulle quali graveranno gli interessi a tasso legale;
c) se l'importo è superiore a 25.000,00 euro, il riconoscimento del
beneficio di cui alla precedente lettera b) è subordinato alla prestazione
di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria;
d) in caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente debitore decade
automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
e) le rate bimestrali, nelle quali il pagamento è dilazionato, scadono
l'ultimo giorno di ogni bimestre a partire dal mese successivo alla concessione
del beneficio.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore
a € 10,00.
Articolo
21
Eliminazione di obblighi formali
1.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 59, comma
1, lett. l, n.1, del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, è eliminato l'obbligo
di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di
cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30.12.1992, n.504.
2. Conseguentemente sono eliminate:
1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento
in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione,
di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione di
cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 30.12.1992,
n.504;
2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione,
di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 20.12.1992,
n.504, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18.12.1997,
n.473.
Articolo
22
Comunicazioni del contribuente
1.
E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti,
cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel
corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione
non assume il valore di dichiarazione e ha la mera funzione di supporto,
unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio
dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art.23.
2.Tale comunicazione deve contenere la sola individuazione dell'unità
immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato
i predetti mutamenti di soggettività passiva
3. Per la mancata trasmissione della comunicazione di cui ai precedenti
commi, si applica la sanzione amministrativa di € 105,00 riferita a
ciascuna unità immobiliare ed è sanzionata per un solo anno.
Articolo
23
Azioni di controllo ed accertamento
1.
La giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative
dell'ufficio tributi, può
individuare, per ciascun anno di imposta,
sulla base dei criteri selettivi informati a principi di equità e
di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre
a controllo
2. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operative della
giunta: a) verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese
le comunicazioni di cui all'art 22, anche mediante collegamenti con i sistemi
informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante
ai fini dell'I.C.I., nel corso dell'anno d'imposta considerato; b) determina
la conseguente imposta complessivamente dovuta e se riscontra che il contribuente
non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito
atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI"
con l'indicazione dall'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei
relativi interessi.
Articolo
24
Accertamento con adesione
L'accertamento può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218.
Articolo
25
Sanzioni
1.
Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo,
entro le prescritte scadenze, o non reso tempestivo mediante il perfezionamento
del ravvedimento operoso ai sensi delle lett. a) o b) dell'art. 13 del decreto
legislativo n.472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica
la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso
indicato nel precedente art.23. Nei casi di ravvedimento operoso, ai sensi
delle lett. a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo n.472 del 18 dicembre
1997, si applicano le sanzioni ridotte previste al medesimo articolo.
2. Alle sanzioni amministrative di cui alle precedente comma e all'art.
22 non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto)
prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo
n. 472/1997 né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto
legislativo n.504/1992, come sostituito dal decreto legislativo n.473/1997.
Articolo
26
Termine per l'accertamento
L'avviso di cui al precedente art. 23 deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
Articolo 27
Rimborsi
Per le aree divenute inedificabili, al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni. In tal caso, la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
Articolo
28
Potenziamento
degli Uffici
e
Compensi incentivanti
1.Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 57) della Legge 23.12.1996 n. 662, una percentuale massima dell’0,50% del gettito annuo dell’imposta può essere destinata al potenziamento degli Uffici Tributari.
2. Ai sensi dell’art. 59 comma 1) lettera p) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, al personale che partecipa alle attività di gestione dell’imposta, possono essere attribuiti compensi incentivanti a valere sugli importi introitati per recuperi di imposta nella misura massima del 5%, in base ad apposito progetto predisposto dal Dirigente competente ed approvato nel rispetto delle procedure di cui alle vigenti disposizioni del C.C.N.L. e Contratto Decentrato.
3.
Nel
rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi,
Articolo
29
Entrata in vigore
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 e hanno effetto per l'anno d'imposta 1999 e successivi.
Articolo
30
Norme transitorie e finali
1.
Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento
di accertamento disciplinato dal decreto legislativo 30.12.1992, n. 504,
con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della
dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà
della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione
della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
2. E' facoltà della Giunta fissare criteri selettivi in relazione
alle operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento
in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento di
ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui al comma precedente.