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La
base imponibile ai fini ICI è costituita dal valore delle unità
immobiliari. L'Art. 5 D.Lgs 504/1992 individua i criteri di
determinazione della base imponibile e stabilisce a tale scopo che
occorre considerare il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili
e dei terreni agricoli situati nel territorio dello Stato. I criteri
di determinazione della base imponibile sono diversi a seconda della
specie di immobile e della sua categoria catastale.
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